Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0154 del 1999 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: legge 74/1987 art.19:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 154
SENTENZA 29 APRILE-10 MAGGIO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio) - in relazione agli artt.1, 2 e 8,
lettera f) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro); art. 2, primo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e art. 20
della tariffa allegata; artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili); 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale), e artt. 1 e 5 della tariffa
allegata, promossi con ordinanze emesse l'8 aprile 1997 della
Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da
Bezzecchi Sergio ed altra contro Ufficio del Registro di Milano,
iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1997 e il 30 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Trieste sul ricorso proposto da Ciliberti Maria Pia ed
altro contro Direzione generale delle entrate Friuli-Venezia Giulia,
iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Bezzecchi Sergio;
Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Udito l'avvocato Giovanni Migliori per Bezzecchi Sergio.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Barbara Loi e Sergio
Bezzecchi contro l'Ufficio del registro di Milano - per chiedere la
restituzione di somme che i ricorrenti assumono indebitamente
riscosse - la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sezione
IV, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costi- tuzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio) - in relazione: all'art. 8,
lettera f) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro); all'art. 2, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli
artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale), e art. 5 della tariffa allegata -
nella parte in cui non comprende, nella esenzione dalle imposte di
registro, bollo, ipotecarie e catastali, Invim, tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
personale dei coniugi.
Il collegio rimettente assume la rilevanza della questione anche
nell'ipotesi in cui si acceda all'interpretazione più restrittiva
della disposizione impugnata, che dichiara esenti "dall'imposta di
bollo, di registro e da ogni altra tassa" tutti gli atti, i documenti
ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Secondo la richiamata interpretazione restrittiva, che peraltro il
giudice a quo ritiene errata, non rientrerebbero nell'esenzione - in
quanto, a rigore, non riconducibili alla categoria giuridica delle
"tasse" - le imposte ipotecarie, catastali e l'Invim. Ma anche alla
stregua di questa interpretazione, la questione conserverebbe la sua
rilevanza nel procedimento principale, avendo i ricorrenti convenuto
l'Ufficio del registro per ottenere la restituzione anche delle
imposte di registro e bollo.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata,
la Commissione tributaria, richiamando la sentenza di questa Corte n.
176 del 1992, invoca le profonde analogie e la complementarità
funzionale dei procedimenti di separazione e divorzio.
Il giudice a quo argomenta l'irrazionalità della disciplina
impugnata anche alla luce dell'evoluzione della normativa precedente
l'introduzione della esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74
del 1987. Il Collegio rimettente ricorda, in particolare, la legge 10
marzo 1976, n. 260, la quale, nell'assoggettare le sentenze di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
quelle di separazione personale ("ancorché portanti condanne al
pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali")
all'imposta di registro in misura fissa, avrebbe evidenziato - come
riconosciuto dalle stesse circolari ministeriali citate
nell'ordinanza di rimessione - che per i provvedimenti
giurisdizionali di cui si tratta "è esclusa, ai fini
dell'applicazione dell'imposta di registro, ogni valutazione della
capacità contributiva dei soggetti interessati".
La Commissione tributaria provinciale di Milano ritiene di
estendere la questione di legittimità costituzionale alla mancata
esenzione da tutte le tasse ed imposte concernenti il provvedimento
di separazione personale dei coniugi, interpretando l'impugnato art.
19 della legge n. 74 del 1987, assunto a tertium comparationis con
riferimento alle sentenze di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, come diretto ad esentare queste ultime
da ogni tassa ed imposta, sulla scorta di un'interpretazione conforme
sia alla lettera della disposizione sia al linguaggio comune, che
l'impugnata disposizione avrebbe fatto proprio nell'impiegare il
termine "tassa" come sinonimo di "tributo", comprensivo di tasse ed
imposte.
L'estensione dell'esenzione ad imposte diverse da quella di
registro e bollo è, ad avviso del giudice a quo coerente con la
ratio della norma come desumibile dai lavori preparatori, preordinata
alla riduzione dei costi necessari "per ripristinare con il divorzio
la libertà di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5
e 6 della legge n. 898 del 1970".
Il Collegio rimettente sottolinea la natura, propria delle sentenze
di separazione e divorzio, "di atti incidenti sullo status personale
dei coniugi" rispetto ai quali l'attribuzione patrimoniale avrebbe
carattere secondario ed eventuale.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le
parti ricorrenti nel giudizio a quo per chiedere l'accoglimento della
questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano.
Le parti costituite affermano l'identità delle situazioni
sostanziali dedotte nei procedimenti di separazione e divorzio, sia
sotto il profilo della ratio delle attribuzioni patrimoniali, sia
sotto il profilo della natura dell'assegno di mantenimento: "si
tratta di atti e provvedimenti che tendono a tutelare i medesimi
interessi, anche se in momenti diversi ... anzi, proprio per la
persistenza del vincolo matrimoniale e per il peggioramento economico
della famiglia e la incertezza ... al momento della separazione, ...
questo piuttosto dovrebbe essere il momento più tutelato".
3. - Nel corso di un giudizio promosso da Fabio Foti e Maria
Ciliberti contro la Direzione regionale delle entrate (DRE) per il
Friuli-Venezia Giulia - per chiedere la restituzione di somme che i
ricorrenti assumono indebitamente versate - la Commissione tributaria
provinciale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31
della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione: agli
artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e
8, lettera f) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 10
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), e 1 della tariffa allegata; all'art. 15 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili); all'art. 20 della tariffa
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo) - nella parte in cui "non comprende nell'esenzione dalle
imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di
trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in
sede di procedimento di separazione coniugale".
Affermata la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale nel procedimento a quo la Commissione tributaria
rimettente motiva la non manifesta infondatezza della questione
medesima avanzando argomenti sostanzialmente analoghi a quelli,
poc'anzi riportati, addotti dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano.
In ordine al prospettato contrasto con l'art. 31 della
Costituzione, il Collegio rimettente osserva che "se l'agevolazione
è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale
alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare
maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di
separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua
ma non cessa del tutto".

Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), nella parte in cui non comprende nella esenzione da esso
disposta (per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio) tutti gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei
coniugi.
Il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si
profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni
poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare
ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due
procedimenti. Il contrasto con l'art. 53 della Costituzione
deriverebbe, ad avviso del collegio rimettente, dalla circostanza che
i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di
separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità
contributiva.
La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha ipotizzato solo
la lesione degli artt. 3 e 31 della Costituzione sulla base di
considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano, ed altresì sulla scorta del rilievo che, "se
l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela
economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie
definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione
al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di
coniugio si attenua ma non cessa del tutto".
Avendo i ricorrenti nei procedimenti principali promosso nei
confronti dell'amministrazione finanziaria i due giudizi tributari a
quibus per chiedere la restituzione di somme riscosse come imposte di
registro, bollo, ipotecarie e catastali, e Invim su atti e
provvedimenti relativi al procedimento di separazione, le Commissioni
tributarie rimettenti sollevano questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in
relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro) e 8, lettera f) della parte prima della
tariffa allegata; agli artt. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e 20 della tariffa
allegata (Allegato A); agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 e 5 della tariffa
allegata.
2. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimità costituzionale concernenti le stesse disposizioni
legislative, in gran parte coincidenti. I relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie
provinciali di Milano e Trieste sono fondate.
visualizza testo argomento Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha già scrutinato la
disposizione impugnata sotto il profilo della mancata estensione
della esenzione (non già a tutti gli atti e documenti del giudizio
di separazione personale dei coniugi, ma) al solo provvedimento di
iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal
coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione.
Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di
accoglimento - dichiarativo dell'incostituzionalità dell'impugnato
art. 19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo
anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle
obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione -
impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale
ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini più
ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione.Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei
procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i
profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa
Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a
concludere che "il profilo tributario non può ragionevolmente
riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso
che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale,
che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti
del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza
presente nel giudizio di separazione": sia perché in quest'ultimo la
situazione di contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare
una se non più ampia, almeno pari tutela - presenta di solito una
maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già
stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione
dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una
soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che
gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.
4. - L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui
non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
personale dei coniugi, non può pertanto ritenersi conforme all'art.
3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di
eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in
cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
personale dei coniugi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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