Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0500 del 2000 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: codice civile art.291:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 500
SENTENZA 13-17 NOVEMBRE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO,
Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale
di Sassari sul ricorso proposto da Maurizio Sanna, iscritta al n. 646
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, 1 serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Sassari, chiamato a pronunciarsi in ordine
all'adozione di persona maggiore di età da parte del marito senza
prole della madre dell'adottando, con ordinanza emessa il 14 aprile
1999 (reg. ord. n. 646 del 1999) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella
parte in cui, stabilendo le condizioni per l'adozione di
un maggiorenne, non la permette da parte del coniuge del suo genitore
se manca il requisito della differenza di età di almeno diciotto
anni tra l'adottante e l'adottando. Ad avviso del giudice rimettente
questa norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, primo
comma, e 30, terzo comma, della Costituzione.
Il tribunale di Sassari ricorda che è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale di un analogo limite previsto dalla
disciplina dell'adozione di minori (art. 44, quinto comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184), nel caso in cui l'adozione sia chiesta
dal coniuge del genitore dell'adottando stabilmente inserito nel
contesto familiare, se sussistono validi motivi per la realizzazione
dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990). Ad avviso del
giudice rimettente la medesima situazione ricorrerebbe nel caso di
adottando maggiorenne, quando l'adozione non sia diretta a soddisfare
l'interesse dell'adottante ad avere un erede e ad attribuire
all'adottando il proprio nome, ma tenda piuttosto ad inserire a pieno
titolo l'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisce
già uno dei membri pur se al vincolo affettivo non corrisponde un
vincolo giuridico. Il giudice rimettente ritiene che se l'adozione ha
questa finalità, richiedere come inderogabile requisito il divario
di età stabilito dall'art. 291 cod. civ. sia in contrasto con il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la
disparità di trattamento rispetto all'adozione di minori. Inoltre
sarebbero compromessi i diritti fondamentali attinenti alla
personalità sia dell'adottante sia dell'adottando, garantiti
dall'art. 2 della Costituzione, giacché non verrebbero tutelati dal
punto di vista giuridico legami affettivi nell'ambito di una famiglia
fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta dall'ordinamento
quale formazione sociale.
Sarebbero anche violati gli artt. 29, primo comma, e 30, terzo
comma, della Costituzione, giacché la norma denunciata non
garantirebbe adeguatamente né l'unità del nuovo nucleo familiare,
fondato sul matrimonio tra la madre dell'adottando e l'adottante, né
il figlio nato fuori del matrimonio, cui sarebbe negato il diritto di
fare parte integrante, con l'adozione, della famiglia del proprio
genitore.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, giacché verrebbero riproposti dubbi di legittimità
costituzionale relativi al divario di età tra adottante ed
adottando maggiorenne, la cui disciplina la Corte ha già
riconosciuto debba essere rimessa alla discrezionalità del
legislatore (sentenze n. 89 del 1993 e n. 252 del 1996).

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina delle condizioni previste dall'art. 291 del codice civile
per l'adozione di persone maggiori di età.
Il tribunale di Sassari ritiene che questa disposizione possa
essere in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non
permette l'adozione ordinaria alle persone che non superano di almeno
diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare, anche se
l'adottando è figlio del proprio coniuge. Questa norma - che il
rimettente ritiene assolutamente inderogabile, non aderendo a diverse
interpretazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità per casi
particolari - violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza
(art. 3 Cost.), non essendo giustificata la diversità di disciplina
rispetto all'adozione di minori, consentita, a seguito della
dichiarazione della parziale illegittimità costituzionale
dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(sentenza n. 44 del 1990), per realizzare l'unità familiare. Sarebbe
anche violato il diritto tanto dell'adottante quanto dell'adottando a
svolgere la propria personalità nell'ambito della comunità
familiare (art. 2 Cost.). Come pure non sarebbero garantiti, in
contrasto con i diritti riconosciuti alla famiglia fondata sul
matrimonio (art. 29, primo comma, Cost.), l'unità nel nuovo nucleo
familiare, ed, in contrasto con la tutela giuridica e sociale da
assicurare ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30, terzo comma,
Cost.), il diritto del figlio maggiorenne di fare parte integrante
della famiglia del proprio genitore, mediante l'adozione da parte del
coniuge di questi.

2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità
di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che deve
intercorrere tra l'adottante e l'adottando maggiorenne, requisito che
ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del
sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell'applicazione
della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista
per l'adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano
identiche quando l'adozione riguardi il figlio del coniuge
dell'adottante.
visualizza testo argomento Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89
del 1993), giacché l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed
effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l'adozione dei
minori. Quest'ultima ha come essenziale obiettivo l'interesse del
minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si
possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato contesto
affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori
adottivi.
L'adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall'inserimento
nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i
genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità educativa
del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che
caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli.
Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità
familiare adottiva e l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire
ed educare l'adottato così come è previsto per i figli
dall'art. 147 cod. civ. (richiamato dall'art. 48 della legge n. 184
del 1983).
L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo
diverso. Non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere
della convivenza familiare e non determina la soggezione alla
potestà del genitore adottivo, che non assume l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare l'adottato.
visualizza testo argomento Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a
giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per
l'adozione di minori il superamento del divario di età
ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del
raccordo tra l'unità familiare e l'ineliminabile momento formativo
ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del
minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare
(sentenza n. 89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del
legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che
eventualmente sollecitino una innovazione in questa disciplina.
Le considerazioni già svolte in relazione alla funzione ed agli
effetti dell'adozione di persone maggiori di età - quali risultano
dal disegno normativo dell'istituto, che in particolare non comporta
necessariamente l'inserimento dell'adottato nella comunità
familiare, e non quali le parti interessate eventualmente ritengano
di perseguire - consentono di escludere anche la violazione degli
altri parametri di valutazione della legittimità costituzionale
indicati dal giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione,
dal tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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